05/02/2022

La legge di bilancio ha modificato le misure delle aliquote IRPEF, la detrazione per i redditi da lavoro e da pensioni e il bonus di 100 euro (trattamento integrativo) di cui al D.L. n. 3/2020.
Più in particolare, si provvede a modificare gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF progressive corrispondenti, di cui all’art. 11 del TUIR, nelle seguenti misure:
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
d) oltre 50.000 euro, 43%.
In breve, si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%, la seconda aliquota viene abbassata dal 27 al 25%, la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35%, per i redditi fino a 50.000 euro, (precedentemente si applicava l’aliquota del 38% per i redditi fino a 55.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (precedentemente la stessa aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).
Per quanto riguarda le detrazioni per tipologia di reddito, si stabilisce una rimodulazione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, per i redditi da pensione e da lavoro autonomo e per altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR.
Come detto, si interviene anche in materia di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), in modifica dell’art. 1 del D.L. n. 3/2020. In particolare, è disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus; tuttavia il bonus è, comunque, riconosciuto anche se il reddito è compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni spettanti per: carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari, per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, siano di ammontare superiore all’imposta lorda. Il trattamento è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda.