05/08/2022

L’articolo 31 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) al comma 2 prevede che “In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico il reddito dominicale, per l'anno in cui si e  verificata la perdita, si considera inesistente”.

L'evento dannoso, che nel nostro caso è la siccità, deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale (ora Agenzia delle Entrate), che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. L’articolo 35 del TUIR prevede lo stesso per il reddito agrario

La disposizione può essere utile per ridurre l’imposizione fiscale sui terreni che in questa annata hanno subito perdite produttive superiori al 30% a causa della siccità. Possono essere interessati in particolare i proprietari e i conduttori soggetti ad imposizione Irpef, come i contribuenti non iscritti alla previdenza in qualità di Imprenditori agricoli professionali o di Coltivatori diretti. Anche nel 2022, infatti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sono esenti dall’imposizione fiscale.

Ulteriori informazioni e assistenza per la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate si possono chiedere agli uffici di Confagricoltura.