07/02/2021

Come noto, dal 2015 è stato introdotto il modello di Certificazione Unica (mod. CU), che ha sostituito il Mod. CUD e le altre certificazioni per i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, che in precedenza venivano rilasciate in forma libera.
Il mod. CU, pertanto, deve essere presentato, oltre che dai datori di lavoro, anche dalle aziende che nel 2020 hanno pagato compensi a lavoratori autonomi (ad es. geometri, notai, ecc.).
Una delle novità della CU2021 è il nuovo termine unificato del 16 marzo entro cui le Certificazioni devono essere inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnate ai lavoratori.
Per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o che non confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata, è invece confermata la possibilità di inviarle entro il termine previsto per la trasmissione del modello 770 (31 ottobre 2021).
In merito a tali scadenze, si ricorda per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro, che verrà applicata se, entro i cinque giorni successivi alle scadenze succitate, il sostituto d’imposta non provvede a inviare i dati corretti.
Al fine di gestire i dati necessari alla compilazione delle Certificazioni Uniche, soprattutto in considerazione della perentorietà della scadenza del prossimo 16 marzo e del regime sanzionatorio previsto, è necessario acquisire tempestivamente tutti i documenti e le informazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
Qualora non abbiano già provveduto, si invitano le aziende associate a consegnare all’Ufficio Paghe, entro il prossimo 20 febbraio le fatture, parcelle, note ed eventuali altri documenti, relativi a compensi soggetti (o assoggettabili) a ritenute d’acconto, pagati nel 2020 a: professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc.); associati in partecipazione; percettori di provvigioni (procacciatori, agenti, altri intermediari); lavoratori autonomi occasionali ed eventuali altri soggetti.
Devono inoltre essere consegnate le relative quietanze dei versamenti delle ritenute d’acconto effettuate.
Si fa presente che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il codice fiscale e la residenza del professionista.
Infine si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, presso l’Ufficio IVA non viene più conservata copia cartacea delle fatture, perché la gestione dei dati ai fini della dichiarazione IVA avviene solo in via informatica. Nel caso vi sia necessità, per gestire una pratica, di avere a disposizione la fattura cartacea, come ad es. per l’invio della Certificazione Unica, è l’azienda che deve fornirla all'Ufficio Paghe, o scaricandola dal proprio applicativo (TIC o APP) o perché è in possesso della copia di cortesia consegnata dal fornitore o comunque della copia consegnata periodicamente dall'Ufficio IVA qualora si fosse optato per tale modalità.