23/04/2022

Come noto la legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di segnalare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c.c. prima dell’inizio della prestazione.
Con la nota n. 29 dell'11 gennaio scorso l’ITL ha fornito le indicazioni per procedere con tale comunicazione, che deve essere inoltrata dai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, inclusi quelli agricoli. Pertanto, le aziende che stipulano un contratto di lavoro autonomo occasionale devono effettuare la comunicazione in commento prima dell’inizio della prestazione risultante dalla lettera di incarico.
Nell’attesa che venisse predisposto l'applicativo informatico, le comunicazioni dovevano essere inviate all’indirizzo email dell’ITL del luogo dove si svolge la prestazione.
Con successiva nota n. 573 del 28 marzo scorso, l’Ispettorato informa dell’attivazione della nuova applicazione per l’effettuazione della predetta comunicazione, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro accessibile tramite SPID e CIE.
In quest’ultima nota viene precisato che fino al prossimo 30 aprile sarà ritenuta valida la comunicazione preventiva inviata via email o utilizzando il nuovo applicativo.
A decorrere dal 1° maggio 2022, invece, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico disponibile nel sito del Ministero, mentre le comunicazioni effettuate tramite e-mail non saranno ritenute valide.
Si ricorda che per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.