04/04/2021

L’INPS, messaggio n. 1297 del 26 marzo u.s., ha fornito prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di integrazione salariale dal recente “decreto sostegni” che, come noto, ha ulteriormente ampliato e finanziato, rispetto a quanto previsto nell’ultima “legge di bilancio” (legge n. 178/2020, art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa.

Si ricorda in particolare che:

  • la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 13 settimane nel periodo 1°aprile-30 giugno 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021);
  • l’assegno ordinario FIS viene concesso per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);
  • la cassa integrazione in deroga (CIGD) – che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato – viene concessa per 28 settimane nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);
  • la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) – per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato – viene concessa per 120 giornate nel periodo 1°aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 90 giornate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021).

L’INPS ne suo messaggio chiarisce che gli ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dal “decreto sostegni” si aggiungono a quelle precedentemente concessi dalla “legge di bilancio” per il 2021, considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione ai nuovi periodi degli eventuali trattamenti di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021.