18/07/2020

Il Decreto Rilancio ha introdotto specifici crediti di imposta per le spese che riguardano:

–            adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;

–            sanificazione dei luoghi di lavoro;

–            acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Con circolare n. 20/E del 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tali crediti.

Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro

L'agevolazione spetta alle imprese “in luoghi al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo” - a questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha elencato i codice ATECO interessati, e vi rientrano: 552052 (agriturismo alloggio) e 561012 (agriturismo ristorazione).

Le spese agevolabili sono, ad esempio: gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza. È comunque necessario che gli interventi siano stati prescritti da disposizioni normative, o previsti dalle Linee guida per le riaperture, elaborate da Amministrazioni / Enti / Associazioni.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000. Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante è pari a € 48.000. E' utilizzabile nel 2021 in compensazione nel modello F24 o può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

Credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI

Ne possono beneficiare tutte le imprese, anche agricole tassate su base catastale.

Sono considerate spese agevolabili l'acquisto di DPI (mascherine chirurgiche, guanti, visiere, calzari ecc.), prodotti detergenti / disinfettanti; dispositivi di sicurezza (termometri / termoscanner / igienizzanti) e dispositivi (barriere / pannelli) per il mantenimento della distanza di sicurezza; e l'attività di sanificazione per eliminare / ridurre la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti.

Il credito d’imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000) delle spese sostenute nel 2020, ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi, e può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

Per entrambe le tipologie di credito è inoltre previsto l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 20/7/2020: per il credito per adeguamento va trasmessa entro il 30/11/2021, per la sanificazione entro il 7/9/2020.