04/07/2019

Il manutentore del verde allestisce, sistema, manutiene e si prende cura di aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”; applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. È in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. È in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. Nel 2016 è stata disciplinata l'attività di manutenzione del verde (legge 154 del 28 Luglio 2016, art.12) e sono diventati obbligatori i requisiti specifici per la figura di "Manutentore del Verde".

La Legge 154/2016 stabilisce che il manutentore del verde debba acquisire gli “standard professionali e formativi” concordati in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 22 febbraio 2018.

La normativa vigente prevede che l’“Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi” può essere esercitata dai seguenti soggetti:

-       Iscritti al RUP, il Registro Ufficiale dei Produttori di vegetali.

-       Imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Per i soggetti non iscritti al RUP, sono state incaricate le Regioni e le Province autonome di individuare le modalità per l’istituzione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato. La Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 08 maggio 2018 ha approvato il modello di progetto formativo relativo allo standard professionale e formativo di manutentore del verde come definito dall’Accordo.
I corsi sono rivolti a:

-       coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde di cui all’art. 12, della L. 154/2016 di cui sopra.

-       al titolare o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa, per le imprese già attive

Requisiti per essere ammessi al corso: essere maggiorenni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; sono ammessi al corso anche i minorenni nel caso in cui abbiano conseguito la qualifica professionale triennale.

In entrambi i casi sono fatte salve specifiche esenzioni contenute nell’allegato questionario e che sono riportate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018.


L’impresa che ad oggi intende avviare una nuova attività di “Manutenzione del verde” o l’azienda già iscritta in Camera di Commercio col codice ATECO 81.30.00 in assenza dei requisiti sopra descritti può andare incontro a comportamenti camerali che differiscono da ente ad ente, e che possono andare dal rifiuto dell’iscrizione per mancanza dei requisiti alla sospensione dell’iscrizione alla accettazione con riserva di conseguimento dell’attestato del corso.

Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione degli associati per valutare caso per caso l’esistenza o meno dei requisiti per continuare ad esercitare l’attività di Manutenzione del Verde.

Puoi telefonare al tuo ufficio Confagricoltura di riferimento.

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