29/03/2020

Il decreto legge n. 18/2020 (cd. “cura Italia), ha introdotto nuove misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese italiane colpite dall’epidemia di COVID – 19.
In allegato le prime istruzioni dell’ABI sulle misure per la liquidità delle imprese contemplate nel decreto.Scarica la circolare che di seguito descriviamo.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID- 19 nel nostro Paese.

In particolare, tramite:

a)            la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;

b)           nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze,  le misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari  e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi, per il tramite di apposita comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

a)            le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o alla data di pubblicazione del decreto, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;

b)           il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni

c)            il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;

 I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-

Secondo quanto precisato dal Ministero nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

-              il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

-              “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

-              di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

-              di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

Ciò tra l’altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Come indicato dal Ministero è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI – che sarà oggetto di successivo approfondimento – che possono collegarsi con la misura della moratoria.

PROVVEDIMENTI ISMEA 

A seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio, l’ISMEA ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore agricolo e agroalimentare che hanno rapporti con l’Istituto. In particolare, sono state adottate le seguenti misure economiche:

  • Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020.

La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano.

  • Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto.
  • Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
  • Liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata.
  • Sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
  • Sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016.

Inoltre, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le misure di contenimento dell’emergenza possano limitare l’accesso alle agevolazioni dell’Istituto:

  • la pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura è posticipata a data successiva al 31 luglio 2020;
  • Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre è posticipato al 31 maggio 2020.

L’ISMEA comunicherà eventuali variazioni delle data che si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.