29/11/2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 7 maggio 2019, ha approvato le Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Il decreto reca le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1, commi 228, 230 e 231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

 

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)    qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;

b)   non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

c)    avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

d)   non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

e)   non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

f)     non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono beneficiare del contributo anche le imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere:

a)    l'adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti indicati sopra e un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;

b)   obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo;

c)    una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto;

d)   una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare;

e)   nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al decreto;

f)     una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l'ingresso e l'adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.

 

Iniziative ammissibili

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyber-fisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. «branding») e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation.

Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

a)    l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;

b)   l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell'ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l'impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell'innovazione.

Per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell'elenco di cui all’art. 5 del Decreto oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all'impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.

Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Il Decreto direttoriale 25 settembre 2019 ha dettagliato le categorie di spese ammissibili, come di seguito:

a)    essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni. Il medesimo contratto deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi;

b)   essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza che risultano integralmente pagate entro la data di richiesta di erogazione cui sono riferiti. Ai fini della quantificazione delle agevolazioni viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile dei titoli di spesa, al netto dell’IVA, rendicontati nell’ambito del progetto;

c)    essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine si considerano indipendenti i manager qualificati e società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;

d)   essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise.

Il titolo di spesa a saldo relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto.

 

Contributi

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto, per le annualità 2019 e 2020, ammontano a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

Sono previste le seguenti riserve:

a)    una quota pari al 25 percento è destinata alla concessione delle agevolazioni alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;

b)   una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso del rating di legalità sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nei confronti delle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili indicate all’art. 3 del Decreto e nel limite massimo di 40.000 euro.

Nei confronti delle imprese che alle stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta raccomandazione, il contributo è attribuito in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro.

Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è in ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000 euro.

Nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019, la stessa impresa o la stessa rete può presentare domanda per il 2020.

In considerazione del meccanismo applicativo del voucher, nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione del voucher, le risorse assegnate all'anno 2019 possono anche essere utilizzate per l'erogazione dei voucher negli anni 2020 e 2021.

Ai fini del rispetto del massimale previsto dall'art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013, in sede di presentazione della domanda di ammissione al voucher, deve essere data indicazione dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati nel periodo d'imposta di riferimento e nei due periodi d'imposta precedenti all'impresa proponente ovvero, nel caso si renda applicabile la nozione di «impresa unica» di cui all'art. 2, paragrafo 2 del predetto regolamento, all'insieme delle imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una «rete-soggetto», tali indicazioni devono essere fornite, con riferimento a tutte le imprese aderenti al contratto, dalla stessa rete proponente; nell'ipotesi di «rete-contratto», le indicazioni devono essere fornite dall'Organo comune proponente la domanda, unitamente ai criteri di ripartizione del contributo richiesto tra le singole imprese aderenti alla stessa «rete-contratto».

Il contributo di cui al decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

 

Procedure e termini

Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza

È stato pubblicato il decreto del MiSE del 29 luglio 2019 che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza.

A partire dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “voucher per consulenza in innovazione”, secondo le modalità illustrate negli allegati al medesimo decreto.

I soggetti iscritti all’elenco potranno fornire alle imprese servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)    essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;

b)   essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'elenco le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)    dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;

b)   master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3 del Decreto;

c)    laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3 del Decreto;

d)   svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3 del Decreto.

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)    avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;  

b)   essere costituite nella forma di società di capitali;

c)    non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

d)   non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e)   aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall'art. 3 del Decreto ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal decreto.

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all'elenco:

a)    i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;

b)   gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 Art. 5 del decreto sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 o 3 Art. 5 del decreto, destinati allo svolgimento degli incarichi rilevanti agli effetti del decreto.

Ogni manager iscritto all'elenco oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 Art. 5 del decreto potrà stipulare, nell'arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del decreto.

Presentazione delle domande e procedura di concessione ed erogazione del voucher

Con Decreto 25 settembre 2019 sono state approvate le modalità e termini per la presentazione delle domande di voucher da parte delle imprese.

Le disposizioni si applicano alle domande di agevolazione presentate dai soggetti proponenti con riferimento alle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2019 e 2020.

Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle rimanenti risorse finanziarie stanziate per l’intervento.

A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l’Innovation manager esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019;

- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019;

- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 12 dicembre 2019.

Nella domanda di ammissione al contributo, l'impresa dovrà indicare il manager dell'innovazione di cui intende avvalersi, tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

Per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui all'art. 5 del Decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,8 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 231 della legge 30

dicembre 2018, n. 145.

 

Riferimenti normativi

Decreto 7 maggio 2019

Decreto 29 luglio 2019: termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza

Decreto direttoriale 25 settembre 2019: modalità e termini presentazione domande da parte delle imprese

Decreto direttoriale del 26 novembre 2019: proroga del termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione