21/01/2022

Come ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha firmato il decreto del 14/12/2021, n. 0000506, che limita la circolazione fuori dai centri abitati nel 2022, ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.

            Il decreto non contiene sostanziali modifiche rispetto a quello relativo all'anno 2021, pur ripresentando i dubbi interpretativi sorti all'inizio di quest'anno, in particolare per il trasporto di materie prime destinate all'alimentazione animale.

            Nessuna novità invece per le macchine agricole, che sono sempre escluse dal divieto, almeno per le strade che esse normalmente percorrono.

            Sono vietate solo quelle interdette “per natura” ai mezzi agricoli (come autostrade e superstrade), nonché le rare strade ordinarie dotate dell'apposito segnale di divieto (disco bianco con la sagoma di un trattore), ai sensi dell'art. 175 del Codice della strada.

            È per tali situazioni, invero estremamente circoscritte, che il decreto menziona, all'articolo 1, comma 2, le macchine agricole, ma nella generalità dei casi vale l'esclusione da ogni obbligo, prevista dall'art. 7, comma 3, lettera f.

            Sulle macchine agricole non deve essere applicato alcun cartello di segnalazione, come specificato dal comma 5 dell'art. 7.

            Il pannello, di colore verde con la lettera “d” nera, deve essere apposto solo sugli autocarri e loro rimorchi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t, che possono essere esonerati dai divieti solo in relazione alle tipologie di merci trasportate, come ad esempio:

·         prodotti agricoli deperibili, fiori recisi, frutta e ortaggi freschi;

·         latte fresco;

·         semi vitali non germogliati (definizione che si presta ad interpretazioni soggettive);

·         alimenti per animali da allevamento o materie prime per la loro produzione (la voce è stata così modificata a partire dallo scorso anno);

·         rifiuti derivanti da servizi di raccolta e nettezza urbana;

·         spurgo fosse biologiche e pozzi neri.

            Nella nozione di “materie prime” per la produzione di alimenti per animali d'allevamento dovrebbero rientrare a buon diritto i foraggi freschi ed essiccati, i cereali foraggeri (in granella o trinciati), nonché le polpe di barbabietola ed altri prodotti similari di impiego zootecnico.

            Per i prodotti per i quali non è riconosciuto l'esonero dalle limitazioni alla circolazione, è possibile anche per il 2022 richiedere la deroga prefettizia a precise condizioni, fra cui: 

·         rischio di un rapido deterioramento del prodotto;

·         esistenza di situazioni particolari, debitamente documentate;

·         delimitazione dell'area in cui avverrà la circolazione in deroga;

·         durata, che può estendersi all'intero periodo di raccolta dello specifico prodotto.

            Il decreto limita la circolazione degli autoveicoli per il trasporto di merci pericolose, ad eccezione delle piccole quantità di gasolio (fino a 1000 litri) destinate a rifornire le macchine in campo o in cantiere, soggette ad esonero parziale o totale dalle norme ADR.

            Il decreto ignora anche questa volta le macchine operatrici, descritte all'art. 58 del Codice della Strada, in quanto non abilitate ad eseguire trasporti ma solo allo spostamento di cose o macchinari connessi al cantiere o al ciclo operativo della macchina stessa.