19/04/2020

E’ stato pubblicato sul SINAB (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica) il Decreto di modifica del D.M. 18 luglio 2018, n. 6793 recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.” Il provvedimento, atteso da più di un anno e mezzo, è stato richiesto più volte dalla nostra Organizzazione. Il DM chiarisce le modalità di utilizzo del sovescio nelle rotazioni colturali in agricoltura biologica e quando è considerato coltura principale. Inoltre, riporta alcune precisazioni sull’autorizzazione della vendita dei corroboranti e sull’uso delle vitamine A,D ed E negli allevamenti biologici.

Per quanto riguarda le rotazioni il decreto stabilisce che:

·       in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la coltura può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;

 ·       i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.”

In tutti i casi la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”