17/06/2022

 Ricordiamo che le aziende con una superficie agricola utilizzabile (SAU) superiore a 14,8 ettari sono tenute a registrare gli interventi di distribuzione dei concimi azotati nell’applicativo regionale A58-WEB. Oltre alle aziende con più di 14,8 ettari sono soggette all’obbligo del registro, indipendentemente dalla superficie coltivata, le aziende che impiegano digestati provenienti da impianti di biogas, le aziende che hanno l’obbligo del PUA (piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici) oppure coloro che impiegano determinati fertilizzanti, ottenuti da processi di depurazione, da scarti di cicli industriali e da rifiuti urbani.

L’obbligo di registrazione comprende l’utilizzo di tutti i prodotti che determinano un apporto di azoto ai terreni agricoli, sia in forma organica (effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati, fertilizzante disponibili sul mercato), sia di sintesi (concimi chimici).

Si ricorda che sono oggetto di verifica i massimali di utilizzo dell’azoto il cui rispetto è previsto dalle norme vigenti, ed in particolare:

  1. la quantità di azoto totale di origine zootecnica, in relazione ai limiti di apporti di azoto zootecnico previsti per le Zone Vulnerabili, per le Zone Ordinarie o all’adesione agli impegni delle Misure Agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale);
  2. l’efficienza di impiego dei diversi tipi di effluenti di allevamento o dei materiali ad essi assimilati.
  3. la quantità massima di azoto efficiente apportabile per singola coltura – MAS.

Ricordiamo le condizioni previste dalle norme per la compilazione del Registro.

  • L’apertura del registro delle concimazioni su portale regionale, può avvenire solo successivamente all’aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale;
  • Le aziende devono registrare gli interventi di concimazione azotata effettuati entro il 30 settembre di ogni anno, dopo tale termine non si potranno modificare gli interventi già inseriti nell’applicativo, ma eventualmente solo aggiungere i nuovi interventi fatti successivamente;
  • L’azienda deve effettuare la compilazione definitiva del Registro delle concimazioni entro il 15 di dicembre dell’anno di riferimento;
  • Il termine per la chiusura del registro delle concimazioni è anticipato al 30 novembre nel caso di aziende che hanno effettuato interventi di spandimenti di effluenti e/o assimilati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso.

Gli uffici tecnici di Confagricoltura forniscono agli associati l’assistenza alla compilazione del registro delle concimazioni.