24/09/2021

Lo scorso 10 settembre la Direzione Generale del Ministero della Salute ha fornito chiarimenti e disposizioni in merito all’applicazione della “normativa in materia di sanità animale” e sulle disposizioni per l’identificazione e la registrazione dei capi allevati, anche in risposta ai chiarimenti richiesti da Confagricoltura. La nota ministeriale chiarisce che, in merito alle tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN, gli operatori che detengono bovini o i loro delegati registrano in BDN le informazioni sui movimenti, le nascite, i decessi entro il termine massimo di sette giorni dall’evento. Per le nascite tale termine è calcolato a partire dalla data di apposizione dei mezzi identificativi. Gli operatori che detengono ovicaprini e/o suini o i loro delegati registrano in BDN le informazioni sui movimenti entro il termine massimo di sette giorni dalla movimentazione.
In relazione alle nascite, il Ministero specifica che esse sono registrate in BDN entro sette giorni dall’apposizione dei mezzi identificativi, che deve avvenire entro 20 giorni dalla nascita per i bovini e entro 6 mesi per gli ovi-caprini.