25/09/2026

Con l'arrivo della stagione autunnale tornano in vigore in Veneto le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, molte delle quali riguardano direttamente l'attività agricola. Riepiloghiamo le regole da conoscere, sulla base delle informazioni pubblicate dalla Regione del Veneto sul portale "Per un'aria pulita".

Il quadro normativo
Le misure sono state introdotte con la DGR n. 238 del 2 marzo 2021, che interviene nei settori più rilevanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico: traffico urbano, combustioni all'aperto, agricoltura e zootecnia (in particolare la fertilizzazione con liquami) e riscaldamento. Queste misure sono state consolidate e potenziate nel Nuovo Piano approvato con DGR n. 377 del 15 aprile 2025.
Le misure sono di due tipi. Quelle strutturali sono permanenti per tutto il periodo di riferimento e si applicano in condizione di Allerta 0 (VERDE). Quelle emergenziali sono temporanee e scattano in Allerta 1 (ARANCIO) e Allerta 2 (ROSSO): entrano in vigore il giorno successivo all'emissione del bollettino PM10 e restano valide fino al bollettino che segnala il rientro dei valori nei limiti di legge. È quindi importante consultare con regolarità il bollettino PM10.

L'attuazione delle misure spetta ai Comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, e avviene tramite ordinanza sindacale. Il riferimento operativo per ogni azienda resta quindi l'ordinanza del proprio Comune, consultabile sui siti delle Province e della Città Metropolitana.

Abbruciamento dei residui vegetali: divieto dal 1° ottobre al 30 aprile
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) vieta in generale la combustione dei residui vegetali, salvo le deroghe dell'art. 182, comma 6-bis, per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con finalità agricole ammendanti e con metodi che non danneggino l'ambiente né la salute. La deroga vale solo per il materiale vegetale che non costituisce rifiuto, cioè i materiali agricoli e forestali naturali, come sfalci e potature eseguiti secondo le buone pratiche colturali.
A livello nazionale, il decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, consente il raggruppamento e l'abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro.

In Veneto vale però una regola più restrittiva: la DGR n. 238/2021 prevede che il divieto di abbruciamento sia applicato con ordinanza comunale, come misura strutturale in Allerta 0 (VERDE), su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 30 aprile. In pratica, nonostante la norma nazionale consenta gli abbruciamenti anche in ottobre, in Veneto dal 1° ottobre e fino a fine aprile i residui vegetali non possono essere bruciati. Chi intende eliminare potature o sfalci con questo metodo ha tempo fino al 30 settembre, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi e delle altre condizioni previste.
Unica eccezione: le ordinanze possono prevedere deroghe per emergenze fitosanitarie certificate dalla competente struttura regionale (Servizio Fitosanitario).

Falò, fuochi d'artificio e barbecue
Il Piano regionale aggiornato con la DGR n. 377/2025 (Azione E7) ha introdotto una disciplina specifica per falò e fuochi d'artificio, che non si limita ai giorni di allerta. Dal 1° ottobre al 30 aprile, infatti, sono vietati in via generale i falò rituali e i fuochi d'artificio delle categorie F2, F3 e F4, sia pubblici sia privati.

In deroga, sono consentiti al massimo due eventi nell'intera stagione (complessivi tra falò e fuochi d'artificio), in occasione di festeggiamenti tradizionali. Devono essere promossi o autorizzati dal Comune e svolgersi in livello verde, in assenza di dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi, utilizzando solo biomassa stagionata e priva di altri materiali (foglie e residui verdi, tessuti, imballaggi, plastica). Restano sempre consentiti i piccoli artifici di categoria F1 (bengala, fontane, girelle, candele magiche e simili).
Nei giorni di allerta arancio e rosso il divieto diventa assoluto, come già previsto dall'Accordo di Bacino padano per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto.

Per i barbecue, il Piano limita il divieto in allerta a quelli alimentati a combustibili solidi (legna, carbone di legna) utilizzati da attività di ristorazione/rosticceria. Di conseguenza, in allerta:
•        è vietato l'uso di barbecue a legna o carbonella (e la preparazione all'aperto di caldarroste) da parte di attività economiche di ristorazione, comprese quindi le aziende agrituristiche che somministrano pasti;
•        restano esclusi dal divieto i barbecue dei privati, non legati ad attività economiche;
•        sono sempre ammessi i barbecue a gas o elettrici.

Quanto all'ambito territoriale, i divieti collegati all'allerta operano nei Comuni coperti dal bollettino PM10, cioè in tutto il Veneto esclusa la zona "Prealpi e Alpi". La disciplina stagionale di falò e fuochi d'artificio è stata però recepita anche da Comuni montani e pedemontani, e alcune ordinanze adottano formulazioni più ampie. È quindi indispensabile verificare l'ordinanza del proprio Comune. Restano in ogni caso da rispettare le disposizioni in materia di incendi boschivi.

Spandimento dei liquami zootecnici
Anche per il comparto zootecnico, dal 1° ottobre al 15 aprile, sono previste limitazioni allo spandimento dei liquami in caso di Allerta PM10, legate al bollettino Agrometeo Nitrati. Per le regole di dettaglio e le indicazioni operative si rinvia allo specifico articolo: "Spandimento dei liquami: dal 1° ottobre torna vincolante l'Allerta PM10 dell'Agrometeo Nitrati".

Circolazione dei veicoli e riscaldamento
Le limitazioni strutturali alla circolazione valgono dal 1° ottobre al 30 aprile, in Allerta 0, dal lunedì al venerdì, nei Comuni individuati dalle ordinanze.

Il blocco dei diesel Euro 5 in livello verde è stato rinviato al 1° ottobre 2027. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 15 settembre 2026 il progetto di legge n. 109, che differisce di un anno l'entrata in vigore della limitazione, inizialmente prevista dal 1° ottobre 2026 nei comuni e negli agglomerati con più di 100.000 abitanti. La Giunta ha quindi adottato la DGR n. 1024 del 18 settembre 2026, che accompagna il rinvio con un pacchetto di misure compensative obbligatorie, da recepire con ordinanza nei Comuni dell'agglomerato e in quelli con più di 30.000 abitanti. Anche a livello nazionale è all'esame del Consiglio dei Ministri un decreto-legge che sposta al 1° ottobre 2027 lo stesso termine per le quattro Regioni del Bacino padano.
Tra le misure compensative illustrate in questi giorni ai Tavoli Tecnici Zonali figurano l'estensione di un'ora della fascia oraria di divieto, che passa alle 8.30-19.30, e la riduzione del periodo di accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e commerciali in zona climatica E (dal 1° novembre al 12 aprile). Restano invece in vigore le limitazioni per i diesel Euro 5 nei giorni di allerta arancio e rosso, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli dell'agglomerato.

In caso di allerta rossa prolungata scattano limitazioni aggiuntive anche per le macchine operatrici agricole e industriali. In condizione di allerta è inoltre vietato a tutti i veicoli sostare con il motore acceso.
Sul riscaldamento, in caso di allerta la temperatura media negli ambienti è limitata: l'Accordo di Bacino padano fissa il limite a 19°C, con tolleranza di 2°C, e la DGR n. 238/2021 lo ha abbassato di un grado. La misura vale su tutto il territorio regionale, esclusa la zona "Prealpi e Alpi". Per l'uso di stufe e caldaie a legna e pellet valgono regole specifiche, illustrate nella sezione "Biomasse" del portale regionale.