08/08/2026

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta ad interpello, ha recentemente ribadito i presupposti che consentono alle imprese agricole di applicare il regime di determinazione catastale del reddito alle attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti aziendali. È stato preso in esame il caso di una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e realizza preparati crudi pronti da cuocere, ottenuti prevalentemente dalla carne proveniente dai propri allevamenti e, solo in misura residuale, da volatili vivi acquistati da terzi, e successivamente macellati internamente. Nella preparazione dei prodotti vengono inoltre impiegati ingredienti accessori, quali formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi e destinati esclusivamente a completare il prodotto finale. Nel caso esaminato, l'Agenzia ha confermato che l'impiego di aromi e/o prodotti acquistati da terzi non preclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 32 del TUIR, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali. L'aspetto di maggiore interesse riguarda, tuttavia, il rapporto tra l'art. 32 del TUIR e il D.M. 13/02/2015 (D.M. delle attività connesse), che individua tassativamente i beni le cui attività di manipolazione e trasformazione possono produrre reddito agrario. L'Agenzia chiarisce infatti che il rispetto del requisito della prevalenza non è da solo, sufficiente, ma è altresì necessario che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dal decreto ministeriale. L’Agenzia delle Entrate conferma quindi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del TUIR, la verifica del requisito della prevalenza deve comunque accompagnarsi anche al controllo della riconducibilità del prodotto finale tra quelli espressamente individuati dal D.M. 13/02/2015.
Al seguente link la tabella delle lavorazioni rientranti nelle attività connesse:
(https://drive.google.com/file/d/1F2iuPGuFtgybT97jE5v4TyI3urtaEzMz/view?usp=sharing).