31/10/2025

La Regione ha accolto la richiesta, formulata da Agriturist Veneto e dalle altre associazioni agrituristiche, di ricomprendere tra i prodotti di origine aziendale destinati alla somministrazione agrituristica anche i prodotti ottenuti dall'allevamento di specie avicole e di suini attraverso contratti di soccida con aziende zootecniche che adottano le misure di biosicurezza previste per tali specie. Per avvalersi ti tale possibilità vanno rispettate determinate condizioni previste della DGR n. 1191 del 30 settembre 2025.

Di fatto è stata autorizzata la deroga straordinaria e temporanea (per 3 anni) alle percentuali di provenienza di materie prime aziendali in forza della sussistenza di cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, lett. f) della Legge regionale n. 28/2012. Le cause di forza maggiore sono rappresentate dal pericolo di diffusione dell’Influenza aviaria per gli allevamenti di avicoli e della Peste suina africana per gli allevamenti di suini.

L'Allegato A alla Dgr 1191/25 fissa le modalità da seguire per esercitare la deroga.

La deroga per causa di forza maggiore alla provenienza delle materie prime aziendali, ottenute da specie avicole e da suini, ai fini della somministrazione di pasti e spuntini potrà essere attuata mediante la stipula di contratti associativi di soccida, ai sensi dell’art. 2170 del codice civile, tra aziende agricole agrituristiche (soccidante) e aziende agricole zootecniche (soccidario) la cui produzione sia realizzata in Veneto.

Tale deroga opererà nelle aree identificate come Zona A e Zona B di cui all’allegato C della DGR n. 1076/2025 per le specie avicole e Zona B e Zona C di cui all’allegato B della DGR n. 712/2022 per i suini (vedi planimetrie in fondo all’articolo).

Per le aziende con attività di somministrazione di pasti e spuntini che hanno già presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, la deroga opererà per i quantitativi previsti nel Piano agrituristico aziendale riconosciuto. Per le nuove aziende agrituristiche la deroga potrà riguardare quantitativi di materia prima non superiore a 250 capi/anno di specie avicole (utilizzando come parametro quantitativo il peso del pollo medio previsto nella DGR n. 1638/2023 - allegato B scheda tecnica n. 2) e a n. 10 capi/anno per i suini (utilizzando come parametro di riferimento il peso vivo medio per capo pari a 180 kg).

Il requisito della prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche dovrà essere soddisfatto prevedendo una percentuale di impegno orario per il soccidante, non superiore al 10 % del totale delle ore lavoro previste per l’allevamento della specie interessata.

Il mantenimento del requisito della prevalenza dovrà essere attestato attraverso relazione tecnica redatta da un tecnico nel settore agroforestale, sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda agrituristica e inoltrata tramite sportello SUAP al comune di competenza e alla Regione del Veneto.

Riguardo le produzioni destinate alla somministrazione agrituristica, la percentuale in valore delle materie prime per la preparazione di pasti e spuntini ottenute in deroga attraverso contratti di soccida, non potrà comunque essere prevalente rispetto al totale delle materie prime prodotte direttamente dall’azienda agricola.

Ulteriori dettagli si possono ricavare dalla lettura del provvedimento regionale, DGR n. 1191 del 30 settembre 2025 .