03/07/2026
La Regione del Veneto, con DGR n. 581/2026, ha approvato le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026. I vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata, che devono essere rispettati da tutti gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti (PAC) e di aiuti annuali delle misure di sviluppo rurale, sono dettagliati nell’Allegato A al citato provvedimento.
Rispetto all’anno 2025, le nuove disposizioni tengono conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale del 17.6.2026 (in fase di registrazione), di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.
Si ricordache la Commissione europea, nel tentativo di semplificare gli oneri amministrativi, ha emanato il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi.
Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2026 sono contenute nel Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670 che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.
Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:
- la possibilità di considerare le unità di produzione biologica certificate conformi ai requisiti delle norme BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”, BCAA3 “Divieto di bruciare le stoppie”, BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, BCAA5 “Gestione delle lavorazioni del terreno”, BCAA6 “Copertura minima del suolo” e, come di prassi, BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”, le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
- la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni;
- la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”;
- l’aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 all’interno della norma BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”.
Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.
Al fine di non subire la decurtazione o la perdita totale degli aiuti UE, si raccomanda un’attenta lettura delle disposizioni contenute nell’allegato A alla DGR n. 581 del 24 giugno 2026. Di seguito si riporta l’elenco delle BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dei CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) contenuti nel provvedimento.
