07/08/2026
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha emanato il DM n. 362000 del 23 luglio 2026 con cui ha assorbito le novità inserite nel Reg 2026/471 c.d. “Pacchetto vino” per quanto attinente al sistema delle autorizzazioni agli impianti viticoli.
Nel dettaglio, in linea con la normativa europea, il MASAF ha specificato che:
· le autorizzazioni di nuovo impianto sono valide fino all’ultimo giorno (quindi sempre 31 luglio) della terza campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse;
· i produttori titolari di un’autorizzazione di nuovo impianto valida, concessa prima del 1° gennaio 2025, se non intendono avvalersene, non sono soggetti alle sanzioni previste, a condizione che essi informino le
Autorità competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026;analoga informazione alle Autorità competenti, entro i medesimi termini temporali, è effettuata dai titolari di un’autorizzazione da ex diritti (art. 68 Reg (UE) n.1308/2013);
· a seguito di richiesta motivata del titolare di un'autorizzazione all'impianto, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, codificati dal Reg (UE) 2021/2116 art.3, par.1, le Regioni possono disporre di non applicare le sanzioni previste dalla norma fra cui si ricorda è prevista l’esclusione dalle misure dell’OCM da 1 a 3 anni e l’applicazione di sanzioni pecuniarie in funzione della percentuale di superfice impiantata rispetto a quella concessa;
· qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali quali calamità naturale grave o evento meteorologico avverso o un grave fitopatia (all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116) il Ministero può prorogare di dodici mesi, per una sola volta, la validità delle autorizzazioni di nuovo impianto. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le Autorità competenti che egli rinuncia all’autorizzazione, non si applicano le sanzioni previste.
· le autorizzazioni da reimpianto concesse a far data dal 18 marzo 2026 e le autorizzazioni da reimpianto valide alla data del 18 marzo 2026 rimangono valide fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva a quella in cui sono state concesse.
· le autorizzazioni derivanti da conversione di ex diritti scadono l’ultimo giorno dell'ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validità.
