15/05/2026
Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota DGSA n. 14169 del 08.05.2026 relativa alle condizioni per le movimentazioni di bovini dalla regione Sardegna, a seguito dei focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) confermati nell'isola. Con l’inizio della stagione favorevole all'attività degli insetti (vettori del virus), è diventato prioritario adottare misure di mitigazione per proteggere il settore produttivo e prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio nazionale. A integrazione di ciò, a seguito di chiarimenti pervenuti dal territorio, il Ministero ha emanato una nota di aggiornamento che specifica le disposizioni introdotte, le quali rimangono subordinate all'evoluzione della situazione epidemiologica.
Per poter spostare gli animali dalla Sardegna verso il resto del territorio nazionale, sono previsti requisiti molto rigorosi, che si applicano esclusivamente ai territori dell'isola non inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza. Inoltre, ogni singola movimentazione in uscita deve essere preventivamente validata dall'Autorità Competente Locale. Oltre alla vaccinazione obbligatoria (effettuata da almeno 28 giorni), i capi devono essere rimasti in azienda per un periodo continuativo e non devono esserci casi sospetti nel raggio di 50 km dallo stabilimento di origine. Relativamente alla profilassi, per i bovini che si trovano ancora nel periodo di immunità garantito dalla precedente vaccinazione al momento del richiamo, decade l'obbligo di attendere ulteriori 28 giorni prima dello spostamento.
I controlli per questi animali da vita sono serrati: ogni bovino deve superare una visita clinica nelle 24 ore precedenti la partenza e risultare negativo a un test PCR eseguito nei 5 giorni antecedenti. Inoltre, è fondamentale il trattamento con insetticidi e repellenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dello spostamento. Una volta giunti a destinazione, i bovini devono osservare un periodo di fermo e osservazione di 30 giorni, durante il quale il Veterinario Aziendale effettuerà visite cliniche documentate.
I requisiti cambiano significativamente in caso di movimentazioni per macellazione immediata: gli animali provenienti da zone non soggette a restrizione e destinati direttamente al macello sul territorio nazionale possono essere movimentati senza l'obbligo di test PCR e senza trattamento con insetto-repellente. Per tali flussi è invece obbligatoria la sola pre-notifica al Servizio Veterinario competente dello stabilimento di destinazione.
Parallelamente, a partire da giugno, scatterà un piano di sorveglianza rafforzata con visite mensili a campione negli stabilimenti.
