25/09/2026
Con l’avvio della migrazione autunnale degli uccelli acquatici, che interessa in particolare il Nord Italia, torna ad alzarsi il livello di allerta per l’Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il Ministero della Salute ricorda che nel solo periodo estivo in Europa sono stati registrati 94 casi di HPAI e che, con la ripresa dei flussi migratori, nuovi focolai sono già stati confermati in Svezia e in Francia. Il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA) ritiene probabile un aumento dei casi nei prossimi mesi, e i dati epidemiologici degli ultimi anni indicano ormai settembre come il mese di avvio della fase epidemica.
Su queste basi il Ministero, con la nota prot. 26433 del 16 settembre 2026.pdf ha chiesto alle Regioni ad alto rischio – tra cui il Veneto – di adottare quanto prima un pacchetto di misure di prevenzione, sorveglianza e controllo. La Regione del Veneto l’ha recepita con la nota prot. 527120 del 23 settembre 2026.pdf (U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari), disponendo misure che si applicano sul territorio regionale fino al 15 marzo 2027 salvo diversa comunicazione.
Il giorno stesso il Ministero è intervenuto con una rettifica nota prot. 27117 del 23 settembre 2026.pdf, che riscrive il punto relativo all’accasamento dei tacchini da carne.
Di seguito una sintesi delle misure di interesse per gli allevatori, aggiornata con la correzione.
1. Chiusura del pollame e biosicurezza (Zone A e B)
• Allevamenti all’aperto: negli allevamenti avicoli ordinari situati nelle Zone A e B individuate dalla DGR n. 1076 del 15/09/2025 è disposta la chiusura di tutto il pollame, inclusa la selvaggina da penna, laddove tecnicamente possibile, per azzerare i contatti con i volatili selvatici.
• Allevamenti familiari: nelle stesse zone va adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i selvatici.
• Fiere e mercati: in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, fiere, mostre, esposizioni e mercati di pollame restano per ora consentiti in deroga, fino a diversa comunicazione regionale.
2. Accasamento dei tacchini da carne in Zona B e rettifica ministeriale
Secondo le indicazioni regionali, nei Comuni compresi nell’Allegato B1 alla DGR n. 1076/2025 l’accasamento dei tacchini da carne deve avvenire per aree omogenee, in modo da evitare un’eccessiva concentrazione di animali sensibili nel periodo a maggior rischio. In tutti gli allevamenti della Zona B l’accasamento resta inoltre subordinato al rispetto delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 30/05/2023.
Su questo punto interviene la rettifica del Ministero che dispone di «Effettuare da parte di ciascuna filiera con stabilimenti in Lombardia e Veneto l’accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio» in modo da ridurre la concentrazione degli animali nella fase di età critica, «sulla base della programmazione già concordata con l’Autorità Competente Regionale».
3. Personale in allevamento (Zona B)
• Operazioni interne: negli allevamenti di tacchini e pollastre, vaccinazioni e somministrazione di farmaci devono essere effettuate solo da personale interno; lo stesso vale per le operazioni di carico al macello.
• Personale esterno: se le dimensioni dell’allevamento rendono necessario il ricorso a ditte esterne, l’allevatore deve registrare tutto il personale impiegato e, per il carico, identificare ogni singolo operatore e i soggetti terzi fornitori del servizio, secondo quanto previsto dal D.M. 30/05/2023.
4. Controlli pre-moving per il macello e spostamenti
• Obbligo di screening: l’invio al macello di tacchini, ovaiole e anatidi da stabilimenti in Zona B, così come l’invio di pollastre destinate all’accasamento in Zona B e provenienti dalle Zone A e B, è vincolato all’esito favorevole di visite cliniche e campionamenti virologici.
• Tempistiche: visita e prelievi vanno eseguiti nelle 96 ore precedenti il primo carico e ripetuti ogni 96 ore fino alla fine del carico. I campioni prelevati il venerdì restano validi per i carichi che si concludono il lunedì mattina successivo.
• Campioni: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento; per oche e anatre 30 tamponi tracheali e 30 cloacali per capannone.
Per i tacchini da carne provenienti dalla Zona B, queste indicazioni prevalgono, nel periodo stagionale a rischio, su quelle ordinarie dell’Allegato A alla DGR n. 1076/2025.
5. Rilevamento precoce (early detection)
La registrazione della mortalità prevista dal D.M. 30/05/2023 deve distinguere i capi morti naturalmente da quelli soppressi. A partire dalla seconda settimana di vita, al verificarsi dei criteri dell’Allegato 2 l’allevatore deve darne immediata segnalazione al veterinario, che avvierà gli accertamenti di laboratorio:
• Tacchini: mortalità giornaliera superiore allo 0,2% nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
• Galline ovaiole e pollastre, faraone: rialzo improvviso della mortalità pari a 2-3 volte quella del giorno precedente nel singolo capannone; per le ovaiole anche calo della deposizione e inappetenza.
• Broiler: poiché le recenti epidemie si sono spesso manifestate senza sintomi evidenti, è necessario un monitoraggio periodico anche in presenza di mortalità fisiologica.
Qualsiasi variazione anomala della mortalità durante il carico per il macello o la movimentazione delle uova comporta l’interruzione automatica delle attività in attesa degli esiti di laboratorio. In caso di sospetto clinico di influenza aviaria resta fermo l’obbligo di notifica immediata al veterinario ufficiale. Nelle Zone B è inoltre previsto un monitoraggio periodico, ogni 15 giorni, negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole, oltre ai campionamenti su broiler e svezzatori.
6. Procedure di filiera
Ogni filiera deve disporre di una procedura unica, sottoscritta e validata dalla Regione competente per la propria sede amministrativa, che regoli la segnalazione dei casi, i flussi di comunicazione interni e verso l’AULSS, le modalità di campionamento e le prime misure di contenimento. La filiera è tenuta a diffonderla ai soggetti interessati, compresi i proprietari degli allevamenti in soccida, attraverso incontri formativi. Restano valide le procedure già trasmesse in base ai precedenti dispositivi; ogni aggiornamento va comunicato alla Regione.
