15/10/2022

Si informano le aziende che il GSE ha reso note le modalità con le quali gli operatori possono procedere al potenziamento degli impianti alimentati a “biogas e a biomasse di potenza fino a 1 MW" in esercizio al 21 maggio 2022.
Il GSE ha confermato che l’incremento di capacità produttiva nei limiti del 20% non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, come previsto dall'articolo 5-BIS del decreto-legge n. 21/22, come modificato dalla legge n.79 del 29 giugno 2022.
Il GSE ha anche chiarito che il contratto di incentivazione in essere rimarrà valido ed efficace, anche qualora la capacità tecnica dell'impianto, a valle del potenziamento, dovesse comportare il superamento delle “soglie" (es.100 KW, 300 KW, 999 KW) previste nell'ambito dei pertinenti decreti di incentivazione per:
1. il riconoscimento della Tariffa omnicomprensiva in luogo della Tariffa incentivante, inclusi gli ex-Certificati Verdi oggi convertiti in Tariffa incentivante;
2. l'Accesso diretto agli incentivi in luogo della partecipazione ai Registri.
Il GSE ha inoltre informato che la “produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto" ammessa agli incentivi non sarà incentivata, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema, secondo quanto disposto dalle “Procedure Operative - Gestione Esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia".
A tale scopo, il titolare del contratto di incentivazione (Contratto ex D.M. 18 dicembre 2008 di Tariffa omnicomprensiva - Contratto FER di Tariffa Onnicomprensiva) è tenuto a trasmettere, entro 60 giorni dalla data di completamento dell'intervento, un'istanza di “Potenziamento non incentivato" ai sensi delle Procedure Operative esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, disponibile nel Portale Informatico del GSE.
In merito alle Procedure Operative il GSE ha comunicato che provvederà ad aggiornarle al fine di recepire le disposizioni della norma in argomento. Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ disponibili nell'area Assistenza Clienti del sito web del GSE (Servizi FER Elettriche/Tariffa Omnicomprensiva - Sezione Gestione Esercizio).
Come abbiamo avuto modo di verificare direttamente con il GSE, in caso di potenziamento di impianto a biogas/syngas, il GSE richiede di allegare all’istanza di potenziamento di impianto in TO la seguente documentazione:
- la Relazione tecnica, recante timbro e firma del tecnico abilitato, relativa all’intervento realizzato;
- le foto della targa rimossa e le foto della targa installata (almeno 2 foto per ciascuna targa: una tale da documentare l’effettiva installazione sull’alternatore e una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa);
- la documentazione, rilasciata dal costruttore dell’alternatore, recante la data di avvenuto aggiornamento del “sistema di controllo della produzione”;
- lo Schema elettrico unifilare as built, recante timbro e firma del tecnico abilitato, aggiornato a seguito dell’intervento;
- la Nota con i riferimenti dell’Operatore e del Referente tecnico dell’impianto (indirizzo di corrispondenza, telefono, email e PEC);
- la Carta di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della descrizione dell’intervento.
In caso di impianto a biomasse la documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
- la Relazione tecnica, recante timbro e firma del tecnico abilitato, relativa all’intervento realizzato;
- le foto della targa del gruppo ORC rimossa e le foto della targa installata (almeno 2 foto per ciascuna targa: una tale da documentare l’effettiva installazione sul gruppo ORC e una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa);
- la documentazione, rilasciata dal costruttore del gruppo ORC, recante la data di avvenuto completamento dell’intervento di potenziamento;
- lo Schema elettrico unifilare as built, recante timbro e firma del tecnico abilitato, aggiornato a seguito dell’intervento;
- la Nota con i riferimenti dell’Operatore e del Referente tecnico dell’impianto (indirizzo di corrispondenza, telefono, email e PEC);
- la Carta di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della descrizione dell’intervento.
Qualora l’intervento in argomento abbia comportato anche la modifica dei dati caratteristici della turbina ORC e/o della caldaia a biomasse, l’Operatore dovrà inoltre trasmettere:
- le foto della targa rimossa dalla turbina ORC e/o della caldaia a biomasse e le foto della targa installata (almeno 2 foto per ciascuna targa: una tale da documentare l’effettiva installazione sulla turbina ORC e/o sulla caldaia a biomasse tali da consentire la lettura dei dati riportati sulle targhe stesse).
Da ultimo, si ritiene utile invitare gli associati interessati dalla misura in commento, a comunicare agli enti preposti all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del proprio impianto, l’effettuazione dell’intervento di potenziamento, seppure non sia prevista alcuna autorizzazione dall'articolo 5-BIS del decreto-legge n. 21/22, come modificato dalla legge n.79 del 29 giugno 2022, ciò al fine di evitare eventuali contestazioni dai soggetti preposti ai diversi controlli sugli impianti.