14/08/2020

Il “Decreto Rilancio” ha istituito un credito d’imposta calcolato in percentuale sulle somme sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’adeguamento degli stessi alle norme anti Covid, l’acquisto di dispositivi di protezione. Due sono le tipologie di credito d’imposta:
Spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
- Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 7 settembre 2020.
- Sono ammissibili le spese sostenute nel corso del 2020 per l’acquisto di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute e calzari di protezione, termometri, termoscanner, prodotti disinfettanti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come barriere, pannelli protettivi in plexiglass, ivi comprese le eventuali spese di installazione, le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (necessaria l’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti).
- Il totale delle spese ammissibili è pari ad € 100mila. L’importo massimo del credito d’imposta è pari a 60mila euro (60% dell’importo massimo delle spese ammesse). Siccome è stato fissato un tetto massimo di spesa, l’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre 2020 comunicherà la percentuale di spesa ammissibile in rapporto alle risorse disponibili, pertanto il credito d’imposta potrebbe risultare anche inferiore rispetto al 60% dell’importo delle spese sostenute.
- Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di cui al punto che precede. In alternativa, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, oppure ceduto ad altri soggetti (istituti di credito, intermediari finanziari, ecc.) entro il 31/12/2021.
Spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
- Questa misura riguarda solo coloro che svolgono determinate attività, il cui elenco è allegato al modello di comunicazione ed alla circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda il settore agricolo, si tratta esclusivamente degli agriturismi, sia per quanto concerne la ristorazione che l’alloggio, ivi comprese le aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte.
- Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 novembre 2021.
- Sono ammissibili le spese sostenute per interventi edilizi per la realizzazione delle condizioni di rispetto delle prescrizioni sanitarie, come ad esempio per la realizzazione di spazi medici, rifacimento spogliatoi, mense, toilette, modifiche a spazi comuni ed ingressi, acquisto arredi di sicurezza, ecc.
- Il totale delle spese ammissibili è pari a 80mila euro; l’importo massimo del credito d’imposta è pari a 48mila euro (60% dell’importo massimo delle spese ammesse).
- Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato solamente in compensazione tramite mod. F24 o, in alternativa, ceduto ad altri soggetti entro il 31/12/2021