03/11/2023

Con Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro, del MASAF e del Ministero del Turismo del 27.10.2023 sono state dettate le istruzioni operative relative al c.d. Decreto Flussi 2023, contenuto nel DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.10.2023.

Le quote assegnate per lavoro subordinato stagionale nei settori agricoli e turistico-alberghiero sono confermate in 82.550 per il 2023, 89.050 per il 2024 ed in 93.550 per il 2025, di cui 40.000 unità per il 2023, 41.000 unità per il 2024 e 42.000 unità per il 2025 riservate alle istanze presentate dalle OO.SS dei datori di lavoro agricoli. Rientrano nelle quote assegnate al settore agricolo le istanze presentate per i lavoratori non comunitari che dovranno essere assunti come operai florovivaisti e come personale addetto all’allevamento di animali.

Per il resto, la nuova Circolare conferma le novità già introdotte per i flussi 2022.

Le quote di lavoro stagionale pervenute da Confagricoltura saranno assegnate prioritariamente ai fini del rilascio del nulla osta, senza alcun obbligo di asseverazione.

La nostra Associazione non si limiterà al solo inoltro delle istanze, ma potrà procedere a trasmettere la documentazione richiesta dallo Sportello Unico e, previa delega del datore di lavoro, alla stipula del contratto di soggiorno, con gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

È confermata l’esclusione, per i datori di lavoro dell’agricoltura, dell’obbligo di verificare preventivamente l’indisponibilità presso i Centri per l’impiego, richiesta invece per tutte le assunzioni in settori di lavoro non stagionale.

Le istanze possono essere caricate, nell’apposito applicativo, dal 30.10.2023 sino al 26.11.2023, tutti giorni della settimana. Il click day per il lavoro agricolo è fissato per il 12.12.2023, dalle ore 09:00. Tutte le domande saranno trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Si ricorda che i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti hanno un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale.

Infine, rimane invariata la necessità che il singolo datore di lavoro richiedente abbia un reddito imponibile non inferiore a € 30.000,00 annui, che potrà essere verificato considerando, oltre al fatturato, gli indicatori ricavabili dalla dichiarazione IVA, quali il volume d’affari al netto degli acquisti ed i contributi PAC percepiti. In caso di svolgimento di attività connessa, sarà considerata la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.