17/11/2023

Con Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 il Ministero del Lavoro ha stabilito la rivalutazione nella misura del 15,9% delle ammende e sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta della rivalutazione che, come previsto dall’art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, deve essere calcolata dal Ministero del Lavoro ogni cinque anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo del quinquennio corrispondente.

In seguito alla pubblicazione del citato decreto direttoriale, l’Ispettorato ha emanato la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, per fornire ai propri ispettori le necessarie indicazioni operative.

Quanto alla decorrenza, previo parere conforme dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’INL ha chiarito che la rivalutazione disposta dal decreto direttoriale trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro, avvenuta il 6 ottobre scorso.

Inoltre – spiega l’Ispettorato - la rivalutazione del 15,9%:

-          va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 81/2008, già aumentati del 10% per effetto della Legge di Bilancio per il 2019;

-          non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (“contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza”) che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (in quanto non si tratta propriamente di “sanzione”).

 

La nota dell’INL contiene infine un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all’arresto o all’ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati del 15,9%.