23/09/2022

Con la recente circolare n. 102 del 19.09.2022, l’INPS ha fornito i chiarimenti operativi per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, introdotto con la Legge di Bilancio 2022.

In via sperimentale per il solo anno corrente, il legislatore ha previsto un esonero, nella misura del 50% della quota dei contributi dovuta dal dipendente, per le lavoratrici madri del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio e per un periodo massimo di un anno dalla data del rientro.

L’esonero è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, compreso il settore agricolo. Opera per tutti i rapporti di lavoro: a tempo indeterminato o determinato, compresi il part-time, l’apprendistato, il lavoro domestico ed il lavoro intermittente.

Presupposto indispensabile per l’accesso all’esonero è che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. L’INPS ha, peraltro, interpretato in senso estensivo la previsione normativa, prevedendo che ne possano beneficiare anche le lavoratrici madri che rientrino dopo il periodo di astensione facoltativa o al termine del periodo di interdizione post partum.

Poiché si tratta di una misura sperimentale prevista, al momento, solo per il 2022, il rientro al lavoro dovrà obbligatoriamente avvenire entro e non il 31.12.2022 affinché l’esonero sia attivabile.

La misura non costituisce aiuto di Stato e non richiede alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea. L’esonero riguarda la sola contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nella misura del 50% e per una durata massima di dodici mensilità, che iniziano a decorrere dal momento del rientro nel posto di lavoro.

L’esonero è, infine, cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.