29/09/2023

La norma della Condizionalità BCAA7 (obbligo dalla rotazione delle colture) è entrata in vigore nel 2023 soltanto per quelle superfici impegnate nell’Ecoschema 4 (sistemi foraggeri) e/o negli impegni agro-climatico-ambientale delle azioni SRA03 (Lavorazioni ridotte) e 10.1.2. della precedente programmazione (ottimizzazione delle tecniche agronomiche e irrigue).

Ricordiamo che l’obbligo della rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o rafano), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. A questo proposito il Ministero dell’agricoltura -su nostra sollecitazione- dovrebbe chiarire in via definitiva che non è necessaria la raccolta del prodotto della coltura di secondo raccolto. La norma della Condizionalità infatti non lo prevede.

Ricordiamo  che l’ambito di applicazione della rotazione obbligatoria comprende le superfici a seminativo e che sono però esenti le aziende:
a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.