10/03/2023

Nei giorni scorsi la Conferenza Stato Regioni ha approvato il decreto sulla Condizionalità, altro importante tassello che completa il quadro normativo della Pac 2023-2027. Esso contiene le norme, distinte tra Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), che devono essere rispettate dalle aziende che percepiscono gli aiuti diretti della Pac e gli interventi di superficie previsti dal Psr. Inoltre, l’insieme delle disposizioni è diviso in tre grandi capitoli: “clima e ambiente”; “salute pubblica e salute delle piante”; “benessere degli animali”, a loro volta suddivisi in più temi.

La Condizionalità si chiama ora rafforzata in quanto contiene nuove disposizioni, in parte ereditate dal greening che come sappiamo è stato abolito, come la conservazione dei prati, le rotazioni obbligatorie e le superfici non produttive. Riportiamo di seguito una sintesi delle norme.

Nel primo capitolo, clima e ambiente (tema cambiamenti climatici), si trova l’obbligo del mantenimento dei prati stabili (BCAA1), superabile con la richiesta di conversione e la relativa autorizzazione se il rapporto tra superfici a prato permanente e superficie agricola totale non scende oltre il 5%. Invece vige il divieto pressoché assoluto di conversione dei prati permanenti ricadenti nei Natura 2000 (BCAA 9).

All’interno del tema tutela delle acque si trovano confermate le norme relative all’inquinamento da nitrati (CGO 2) a cui è stata aggiunta la norma per il controllo dell’inquinamento da fosfati (CGO 1) che prevede l’obbligo per tutte le aziende di registrazione delle concimazioni effettuate con fertilizzanti commerciali contenenti fosforo.  

All’interno dello stesso tema si trova la BCAA 4, che prevede l’obbligo della creazione di fasce inerbite di 5 metri lungo canali e torrenti individuati dalla Regione (sistema WISE) che si possono vedere nel sito: www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia (la larghezza della fascia inerbita non è però ancora aggiornata con le nuove disposizioni). Inoltre la norma prevede delle fasce di rispetto, sempre di 5 metri, lungo tutti glia altri corsi d’acqua con portata durante l’anno (sono esclusi scoline e fossi aziendali utilizzati per lo sgrondo delle acque). Nelle fasce di rispetto non è possibile effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari.

 

Novità importanti riguardano anche la tutela del suolo dall’erosione e ai fini della conservazione della sostanza organica (tema suolo). La BCAA 5 contiene gli obblighi che si devono rispettare nei terreni con pendenza superiore al 10% per la regimazione delle acque e il nuovo impegno di non effettuare lavorazioni di affinamento nei terreni per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 febbraio.  

La BCAA 6 riguarda i seminativi e le colture arboree (vigneti e frutteti) e prevede la copertura vegetale minima per 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 maggio. La copertura si può ottenere con una coltivazione (es. un cereale autunno-vernino), con una cover crops (coltura seminata e poi interrata), lasciando sul terreno i residui colturali della coltura principale per almeno 60 giorni, oppure evitando lavorazioni che compromettano la presenza, per 60 giorni consecutivi, della copertura vegetale, anche se la stessa si presenta “non continua o non omogenea”.

Segue, all’interno del tema suolo, la nota norma BCAA 7, che prevede per i seminativi l’obbligo della rotazione (avvicendamento tra colture non appartenenti allo stesso genere), la quale, per la deroga UE ammessa per la guerra in Ucraina, entrerà in vigore nel 2024. Si sottolinea che sono escluse dalla deroga le aziende che aderiscono all’ecoschema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento e quelle che aderiscono alla misura SRA03 – Agricoltura conservativa dello sviluppo rurale.

All’interno del tema “biodiversità e paesaggio” si trovano le norme già note (CGO 3 e 4) relative alla tutela degli uccelli selvatici e degli habitat naturali, della flora e della fauna. Ma si trova anche la BCAA 8, che prevede tre impegni: Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi (4% dei seminativi); Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. Come sappiamo l’obbligo delle superfici non produttive, nel caso di terreni a riposo, è stato posticipato al 2024, deroga che viene meno se si aderisce all’ecoschema 5 – misure per gli impollinatori e/o alla misura SRA-10 gestione infrastrutture ecologiche- siepi e boschetti.

Passando al secondo grande capitolo, “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” si trova il tema della “Sicurezza alimentare(CGO 5) con le norme sulla sicurezza alimentare che interessano le produzioni di animali, vegetali, latte crudo, uova e mangimi. Successivamente si trova il capitolo “Fitofarmaci”, con le norme CGO 7 e CGO 8, che riepilogano le disposizioni -ben note a tutti- relative all’acquisto, all’uso corretto e alla conservazione dei prodotti fitosanitari. Il CGO 8 introduce nelle norme della condizionalità l’obbligo del patentino fitosanitario, il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature e la corretta gestione del prodotto fitosanitario per quanto riguarda stoccaggio, manipolazione, impiego, recupero della miscela residua, pulizia delle attrezzature, eliminazione dei residui e smaltimento degli imballaggi. 

Alla fine  si trova il capitolo sul “benessere del animali” con le tre norme di riferimento già note (CGO 9, 10 , 11) sulla protezione di vitelli, suini e degli animali negli allevamenti.

Ora spetta alla Regione regolamentare all’interno del proprio territorio alcuni aspetti delle norme contenute nel decreto.

Ulteriori informazioni sulla Condizionalità rafforzata si possono reperire presso gli uffici tecnici di Confagricoltura

 

 

    

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