13/01/2023

La Riforma della PAC, entrata in vigore il 01.01.2023, attribuisce, per la prima volta, un ruolo rilevante alla c.d. condizionalità sociale ai fini dell’erogazione dei pagamenti connessi alla Politica Agricola Comune.

L’art. 14, Reg. 2021/2115/UE, prevede che i percettori dei pagamenti diretti o dei pagamenti annuali, che non rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego, subiranno l’applicazione di una sanzione amministrativa, che, ai sensi dell’art. 89 Reg. 2021/2116/UE, consisterà in una riduzione o in una esclusione dell’importo totale dei pagamenti da concedere al beneficiario.

Le norme sulla condizionalità sociale da rispettare riguardano le condizioni di lavoro e il rispetto della normativa dettata in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

In relazione al primo profilo – già interessato dalla recente approvazione del c.d. Decreto Trasparenza, rientrano nel campo di applicazione della condizionalità sociale: l’assunzione mediante un contratto scritto, da consegnare tempestivamente (entro le prime sette giornate di lavoro), il rispetto della disciplina prevista per il periodo di prova, per la prevedibilità minima del lavoro e la formazione obbligatoria.

Quanto alla sicurezza e salute, la condizionalità sociale comprende l’obbligo generale di garantirne il rispetto a favore di tutti i lavoratori, mediante l’adozione delle misure necessarie, compresa l’attività di prevenzione, formazione ed informazione, l’attivazione di servizi di protezione e prevenzione, l’adozione delle misure in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, la valutazione dei rischi, gli adempimenti in materia di infortuni, la consultazione dei lavoratori, i DPI, l’ergonomia e la salute.

Sebbene il Reg. 2021/2115/UE preveda che gli obblighi relativi alla condizionalità sociale debbano essere applicati dai singoli Stati membri, al più tardi, dal 01.01.2025, l’Italia, nel proprio Piano Strategico Nazionale, ne ha previsto l’applicazione sin dal 01.01.2023.

Con Decreto Interministeriale del 28.12.2022, il MASAF, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha dettato la disciplina di dettaglio relativa all’istituto in questione.

Preposti alla verifica del rispetto della condizionalità sociale sono – ciascuno per la propria competenza – l’Ispettorato del Lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e le Aziende sanitarie locali.

In presenza di una decisione esecutiva assunta da una delle Autorità indicate, che abbia constatato una violazione afferente la condizionalità sociale, è previsto, attraverso un flusso di dati, che la decisione sia comunicata ad AGEA coordinamento affinché quest’ultima adotti le relative sanzioni.

Sarà il MASAF, con proprio decreto, a dettagliare la sanzione da applicare in relazione alla singola violazione contestata. La sanzione dovrà essere, in ogni caso, effettiva, proporzionata e dissuasiva. Consisterà o in una riduzione o una esclusione dell’importo totale dei pagamenti e sarà subordinata alla valutazione di una serie di indici quali: la gravità delle norme violate, la durata o la ripetizione dell’infrazione, l’intenzionalità, l’eventuale spontanea ottemperanza al provvedimento dell’Autorità.