09/09/2023

Con la domanda PAC 2023/2024 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’ultima riforma della Politica Agricola Comune, di destinare ad elementi/aree non produttivi almeno il 4% delle superfici aziendali a seminativo ammissibili al pagamento dei titoli. Nello specifico si tratta di quanto previsto dalla norma BCAA 8 della nuova condizionalità rafforzata. Concorrono a raggiungere la soglia del 4% le superfici ritirate dalla produzione (dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda), ma anche le fasce tampone (le zone ampie almeno 3 metri adiacenti a corsi d’acqua sulle quali è vietato l’uso di concimi e fitofarmaci), i fossati (fossi lungo i campi, compresi quelli di drenaggio e irrigazione, larghi al massimo 10 metri, ma con parete non cementata), i margini dei campi (i bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri sui quali è assente qualsiasi produzione agricola), le siepi o gruppi di alberi in filare (aventi larghezza compresa tra 2 e 20 metri, lunghezza minima di 25 metri; e con il divieto di potatura tra il 15 marzo e il 15 agosto, corrispondente al periodo di riproduzione degli uccelli), gli alberi isolati (esemplari arborei con chioma di diametro minimo di 4 metri), i piccoli stagni e maceri (bacini idrici naturali o artificiali, non impermeabilizzati, di superficie non superiore a 3.000 mq.).
Ciascuno dei precedenti elementi del paesaggio non produttivi concorrono al raggiungimento della soglia del 4%, applicando alla superficie effettiva uno specifico fattore di ponderazione, pari ad 1 per il set-aside, ad 1,5 per le fasce tampone, i margini dei campi, gli alberi isolati e i maceri e a 2 per le siepi e gli alberi in filare e i fossati.
Sono esentate da tale obbligo le aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ettari o i cui seminativi siano utilizzati per più del 75% alla produzione di erbe o di altre piante erbacee da foraggio o a set-aside, o a leguminose (o a una combinazione di tali destinazioni), o le aziende nelle quali la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o è utilizzata per la produzione di erbe e di piante erbacee da foraggio, o è investita a colture sommerse (o a una loro combinazione).
Vale la pena ricordare, sebbene le probabilità di accoglimento da parte della Commissione Europea paiono, all’attualità, molto scarse, che è stata avanzata richiesta da diversi Stati Membri di concedere, come accaduto l’anno passato, una deroga all’applicazione di tale norma (BCAA8), rinviandone l’attuazione all’annata 2024/2025.