29/09/2023

Con Circolare n.  70934 del 27 settembre l’Area Coordinamento dell’Agea ha fornito le istruzioni per le “Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzioni di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2023/2024”.

In applicazione alle norme dell’Unione Europea e nazionali i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Come già avvenuto nelle scorse campagne, è data facoltà, per i viticoltori che intendono avvalersene, di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico, alla data del 30 Novembre. Pertanto, l’azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.                                                                                         

L’allegata Circolare precisa che, sebbene l’articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.

 Anche per la campagna 2023/2024, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alle produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre.

 Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte a sanzione.   La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

 Qualora il viticoltore intenda rivendicare la produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione del vino, può presentare la dichiarazione preventiva. Quest’ultima è inserita all’interno della Dichiarazione di Vendemmia, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019, e può essere compilata e stampata prima del completamento della Dichiarazione di vendemmia stessa.

La presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati deve essere fatta all’Organismo pagatore competente.