09/10/2026

Il 6 ottobre 2026 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i due Regolamenti di esecuzione della Commissione che attivano misure eccezionali di sostegno del mercato a favore degli allevamenti italiani colpiti dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (Reg. (UE) 2026/2205, settori delle uova e delle carni di pollame) e dalla peste suina africana (Reg. (UE) 2026/2208, settore delle carni suine). I provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 220 del Reg. (UE) n. 1308/2013, sono in vigore dal 9 ottobre.

Viene così ufficializzata la partecipazione dell’Unione alla compensazione dei danni indiretti: non gli abbattimenti, ma le perdite di reddito causate dalle restrizioni sanitarie nelle zone di protezione e sorveglianza, come i vuoti sanitari prolungati, il blocco degli accasamenti e delle movimentazioni, l’allungamento dei cicli e il declassamento dei prodotti. È un risultato che Confagricoltura aveva sollecitato al Ministro dell’agricoltura fin dall’inizio del 2025, chiedendo di attivare presso Bruxelles la procedura di accesso alla riserva agricola di crisi.

Gli importi indicati nei regolamenti rappresentano il tetto del contributo europeo, che copre il 50% della spesa sostenuta dall’Italia per gli indennizzi.

Settore avicolo – Reg. (UE) 2026/2205
La misura riguarda i 103 focolai di aviaria H5 confermati in tre ondate (22 settembre 2022 – 24 maggio 2023; 13 novembre 2023 – 30 marzo 2024; 29 settembre 2024 – 1° marzo 2025) in allevamenti di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone e oche. Il contributo UE massimo è di 60.690.108 euro, così ripartito:
•     54.875.414 euro per i periodi prolungati di fermo del pollame nelle zone regolamentate;
•     176.511 euro per la riduzione del ciclo produttivo (macellazione anticipata dei riproduttori);
•     1.812.884 euro per i periodi prolungati di allevamento e ingrasso;
•     1.042.136 euro per la perdita totale di valore di pulcini abbattuti e uova da cova distrutte;
•     2.783.163 euro per la perdita parziale di valore (uova da cova declassate a uova da tavola, uova da tavola avviate alla trasformazione).

Per ciascuna voce il regolamento fissa anche il numero massimo di animali o uova ammissibili per periodo. Per il Veneto, tra le regioni più esposte alle ultime epidemie di aviaria, il provvedimento ha un peso particolare.

Settore suinicolo – Reg. (UE) 2026/2208
Il sostegno copre i 420 focolai di PSA confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025. Il contributo UE massimo è di 12.564.303 euro:
•     655.364 euro per i minori prezzi di vendita dovuti ai ritardi nella macellazione (fino a 17.650 capi);
•     7.887.241 euro per la mancata produzione di suinetti a seguito dell’interruzione dell’allevamento delle scrofe (fino a 28.491 capi);
•     2.890.502 euro per la mancata produzione di suini da ingrasso per fermi prolungati (fino a 268.392 capi);
•     1.131.196 euro per i periodi prolungati di allevamento dovuti alle restrizioni dei movimenti (fino a 154.547 capi).

Il Ministero dell’agricoltura dovrà ora adottare i provvedimenti attuativi, che stabiliranno modalità e tempi di presentazione delle domande, per poi procedere ai pagamenti entro la fine di maggio 2027. Le tempistiche saranno quindi strette.

Agli allevatori che hanno operato nelle zone soggette a restrizione nei periodi indicati suggeriamo di predisporre fin d’ora la documentazione utile a dimostrare le perdite: provvedimenti sanitari ricevuti, registri di stalla e di carico/scarico, documenti di vendita, eventuali indennizzi o rimborsi assicurativi già percepiti. Confagricoltura Veneto seguirà l’emanazione del decreto e ne darà tempestiva informazione. Gli uffici provinciali restano a disposizione per ogni chiarimento.