20/10/2023

Torniamo sul tema del Credito d’imposta per investimenti 4.0 per ricordare che i beni innovativi devono essere utilizzati con determinate modalità per tutto il periodo di fruizione dei benefici.

Tale aspetto è riportato chiaramente nelle pubblicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Risposta 394/2021 del 08/06/2021 e la Circolare 9/E del 23/07/2021, delle quali si riporta di seguito un estratto:“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2 su 3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti” (Risposta 394 del 08/06/2021).

Le 5+2/3 caratteristiche tecniche a cui fa riferimento l’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
a cui si aggiungono 2 delle seguenti 3:

a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo;

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

La perizia prodotta inizialmente per accedere al beneficio attesta i suddetti requisiti tecnici facendo la fotografia di quel momento. Se successivamente il bene o il sistema di connessione informatico 4.0 è stato modificato o addirittura i macchinari non sono più interconnessi, può essere che i requisiti tecnici obbligatori siano decaduti rendendo la macchina non conforme alla normativa. Tale situazione può causare la decadenza del beneficio.

Alla luce della Risposta 394/2021  del 08/06/2021 e della Circolare 9/E del 23/07/2021 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamento/controllo, non sarà  sufficiente esibire soltanto i documenti contabili e la perizia, ma occorrerà da parte dell’Impresa beneficiaria ”documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”. Va precisato non è molto chiaro il significato reale di reportistica “adeguata e sistematica” in quanto nessun ente si è espresso sul significato.