03/02/2023

La legge di bilancio (commi 447, 448, 449) ha modificato la legge 157/92 sulla caccia allo scopo di rendere il controllo della fauna selvatica più efficace. Le modifiche che interessano il settore agricolo riguardano gli articoli 19 e 19-ter della legge 157/92.

Con queste modifiche si ampliano le possibilità di contenimento e controllo della fauna selvatica in quanto si potrà intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, aree protette e aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) e nei periodi di divieto.

Vengono ampliate le categorie di soggetti che possono operare, in quanto si potranno coinvolgere i cacciatori iscritti agli ATC, purché abbiano frequentato corsi di formazione, i proprietari e i conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e frequentato i corsi di formazione.  Non è chiaro se negli interventi di contenimento previsti in attuazione dell'art. 19-ter i cacciatori iscritti agli ATC o i proprietari e conduttori dei fondi, sempre muniti di licenza per l'esercizio venatorio, possano intervenire anche senza aver frequentato i corsi di formazione.
Nella sostanza le modifiche dovrebbero rendere più agevole l'attività di controllo/contenimento che comunque rimangono inquadrate in una programmazione e a un coordinamento degli Organi pubblici. Se non si può parlare di liberalizzazione della caccia al cinghiale e ad altre specie invasive il provvedimento comunque consente una maggiore azione da parte degli enti preposti al controllo della fauna selvatica con il contributo dei soggetti privati. Si tratta ora di rendere operativa la norma.

Infine, il comma 449 della legge di bilancio ha stabilito che per fronteggiare l’emergenza esistente sul territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all’art. 24 della legge 157/1992 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2023.